Avanzo accantonato e disavanzo, il principio contabile dimentica il blocco oppure lo supera?
La legge 145/2018 art. 1 comma 897 (idem per altro caso il comma 898 seguente) dispone il divieto di utilizzo dell'avanzo (di tutte le forme) in caso di disavanzo, se non in misura minima (secondo metodo di calcolo chiarito dalla norma stessa). In particolare la norma dispone:
897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
Proprio la prima frase del comma 897 di cui sopra sembra evidenziare in modo chiaro che vista l'impossibilità di utilizzare l'avanzo, per le spese originariamente (e presuntivamente) coperte da quote di avanzo vincolato e accantonato occorre trovare altre risorse per sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate.
Quindi la norma sembra coinvolgere nel blocco del divieto parziale anche l'avanzo accantonato. Tuttavia, il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi sembra andare in direzione opposta, come se la norma di cui sopra non fosse mai uscita, sebbene il principio stesso sia stato soggetto a diverse revisioni successivamente la pubblicazione della legge 145/2018.
In particolare, il paragrafo 9.2.10 principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata All. 4/2 in merito all’utilizzo dell’avanzo accantonato evidenzia:
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
1.l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2.gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3.gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.
Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
Occorre in proposito un tempestivo chiarimento, possibilmente normativo, anche perchè se è vero che il comma 897 è norma di legge, altrettanto il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi fa parte di una legge.