← Indietro

Avanzi da PNRR digitalizzazione da destinare a ICT

Sugli avanzi da PNRR digitalizzazione, che si verificano solo dopo che l'entrata è diventa esigibile, quindi solo dopo l'asseverazione secondo risultato, ci si sta rendendo conto che prima di liberare le risorse per altre spese (cosa che ha sempre detto il Dipartimento per la Trasformazione digitale, tra lo scetticismo generale) occorre verificare gli oneri indotti dalle spese sostenute per ICT.

Il problema però è relativo ai canoni, che non possono essere coperti dall'avanzo (si immagini un canone quinquennale). Quindi, al momento della registrazione giuridica dell'impegno, con imputazione contabile sui 5 anni, occorre utilizzare per almeno 4 anni altre entrate correnti ricorrenti.

Circa la destinazione dell'avanzo da PNRR digitalizzazione è certo che tale avanzo si libera se il Comune aveva già finanziato in precedenza l'intervento con risorse proprie, mentre è opportuno, pur in assenza di obbligo normativo, mantenere a vincolo ICT, le risorse derivanti dalla differenza tra il finanziamento assegnato e l'onere sostenuto, visto che dalla digitalizzazione continuano ad arrivare nuovi oneri indotti.

Sono di libero utilizzo anche le quote eccedenti la reimputazione rispetto al risultato raggiunto, su cui emergono alcune criticità informatiche da superare manualmente. Esempio: nel 2023 il Comune è stato assegnatario di finanziamento per 300, ha sostenuto oneri parziali per 100 ma non ha ricevuto entro il 31.12.2023 certificato di regolare esecuzione nè tantomeno asseverazione. Di conseguenza dovrà reimputare sul 2024 300 di entrata e 200 di spesa, mentre 100 saranno stanziati sempre sul 2024 per altri capitoli di libero utilizzo in quanto lo squilibro di 100 che si è venuto a determinare sul 2023 è stato affrontato con risorse correnti libere, mediante riduzione di avanzo o aumento di disavanzo in lettera E). Il problema informatico deriva dal fatto che le procedure quando reimputano accertamenti di entrata dal 2023 al 2024 correlano automaticamente reimputazione di impegno di spesa di pari importo. Ne consegue un intervento manuale.