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Autotutela obbligatoria, l’Osservatorio Ministero Interno raccomanda attenzione

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha diffuso atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di autotutela obbligatoria di cui all’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”.


La novella normativa dispone:

1.L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2.L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3.Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.


Ne consegue – rileva l’Osservatorio - che gli enti locali sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.

Tale attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.

Eventuali inadempimenti all’esercizio della richiamata normativa in tema di autotutela obbligatoria potrebbero esporre gli amministratori ad azioni di danno per responsabilità erariale.

In merito a quanto sopra, l’Osservatorio raccomanda agli enti locali un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi