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Autotutela: che valore ha l’istanza di parte?

Il T.A.R. Campania, sez. Salerno (prima sezione), con la sentenza 1916/2021, pubblicata il 24 agosto scorso, ha affermato che il potere di autotutela è soggetto alla sola discrezionalità dell’amministrazione; le istanze di parte rappresentano delle mere sollecitazioni che non impongono un obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A..

Secondo il T.A.R., infatti,: “deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile. Depone in tal senso la consolidata giurisprudenza secondo cui "non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 ottobre 2020, n. 647) atteso che “il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” (Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539)”.