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Autonomia differenziata, la bozza del ddl Calderoli

L’art. 116 terzo comma della Costituzione dispone che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

In attuazione di tale disposto costituzionale e visto l’interesse di molte Regioni, il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Sen. Roberto Calderoli, ha presentato la seguente bozza di disegno di legge.