Autofattura per regolarizzazione fatture in split
Nel caso di due società a partecipazione pubblica tenute all'applicazione della scissione dei pagamenti e legate ad un rapporto di mandato senza rappresentanza senza alcuna maggiorazione (per cui si prevede un mero ribaltamento di costi), sia il mandante che il mandatario sono soggetti reciprocamente tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nell'eventualità che una delle stesse non dovesse ricevere fattura a fronte del pagamento di somme erogate (nel caso di specie, per una sentenza esecutiva), si dovrà alla procedura di regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, D.lgs. n. 471/97, secondo cui il cessionario/committente, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta (con un minimo di euro 250), deve regolarizzare la omessa o infedele fatturazione del cedente/commissionario «entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni [...]».
Tuttavia, considerato che:
- in questa particolare circostanza, la Società agisce, in qualità di mandatario, in esecuzione di un rapporto di mandato in cui anche il mandante è tenuto all'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti;
- sulla base di quanto dichiarato dall'istante, la Società mandataria risulta avere assolto l'obbligo di versamento dell'IVA, per il tramite della mandante. Infatti, al fine di ottenere la provvista necessaria al pagamento delle somme oggetto di sentenza esecutiva ed evitare la decorrenza di ulteriori spese e interessi, la mandataria ha già emesso nei confronti della mandante fattura ex art. 17 ter DPR 633/1972, la quale procederà all'assolvimento dell'imposta in scissione. Solo successivamente alla liquidazione da parte della mandante della fattura per l'imponibile, questa potrebbe procedere al pagamento delle somme in dovute al fine di dar seguito al lodo e di evitare la decorrenza di ulteriori spese e interessi che potrebbero prefigurare responsabilità anche erariale. Nel caso in cui però non riceva la fattura, dovrebbe procedere a regolarizzarla secondo il predetto art. 6;
- la Società sarebbe pregiudicata, in termini di esposizione finanziaria, dall'applicazione, sic et simpliciter, della procedura di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs. n. 471/97 che prevede il previo versamento dell'imposta ai fini della regolarizzazione;
l'Amministrazione ritiene che la stessa possa adempiere alla regolarizzazione, contabilizzando contestualmente nei registri IVA degli acquisti e delle vendite l'imposta dovuta, senza procedere ad alcun versamento dell'IVA nei confronti dell'erario, analogamente a quanto avverrebbe nella ordinaria gestione dei rapporti con i fornitori, in occasione del ricevimento delle fatture dagli stessi emesse nei suoi confronti.
Lo chiarisce la Risposta n. 531/2021.