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Aumento indennità sindaci dal 1 gennaio 2020

La Corte dei Conti, con deliberazione 129/2020, ha risposto al seguente quesito di Comune: “Alla luce di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno in data 23.07.2020 in merito all’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2020, in considerazione anche del parere espresso da codesta spettabile sezione regionale di controllo n. 67/2020/PAR in data 13.05.2020 si chiede di sapere se la scelta decisionale dell’ente in merito all’entità dell’aumento da accordare, nei limiti dell’85% dell’importo dell’indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, possa stabilire la decorrenza dell’aumento dal 1° gennaio 2020 atteso che l’art. 1 del D.M. 23.07.2020 prevede “ Le misure mensili dell’indennità (...) sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020.”

La Corte Conti ha evidenziato che l’art. 57-quater, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto il comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in virtù del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”

Già con deliberazione n.67/2020 questa la Sezione aveva evidenziato che “sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente…”

La norma, infatti, non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, e pertanto occorre l’adozione di un provvedimento del comune per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa.

L’art 57 quater comma 2 del predetto D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno. Il decreto interministeriale di cui alla predetta disposizione è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020.

La disposizione del decreto fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

Quindi, ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’ Ente (come già chiarito con la deliberazione di questa Sezione n. 67/2020/PAR), l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa.