Aumento indennità di vacanza contrattuale comprende anche lo 0,5%
La Legge 234/2021 – legge di bilancio 2022 – ha disposto all’art. 1 comma 609 che l’indennità di vacanza contrattuale sarà pari allo 0,30% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022. Come noto, trattasi di un’anticipazione dei benefici economici che verranno attribuiti al momento del rinnovo contrattuale e che saranno riassorbiti all’atto della stipula del CCNL 2022-2024, come previsto dall’art. 47-bis, comma 2, del DLgs 165/2001.
Adesso la normativa di cui DL 145/2023 prevede all’art. 3 comma 3 la possibilità di riconoscere nel mese di dicembre 2023, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via eccezionale, l’incremento dell’emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, Legge 234/2021, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato.
Tale incremento comprende anche la quota 0,5% di cui sopra e sarà finanziato con risorse correnti di bilancio in conto competenza 2023, fatto salvo rari casi di riconoscimento di arretrati, per i quali sarà necessario applicare avanzo accantonato rinnovo CCNL.
Richiamo normativo
Legge 234/2021 art. 1 comma 609
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196