Aumento di capitale: controlli ex art. 5 TUSP solo nel caso di acquisizione dello status di socio
Con deliberazione n. 192/2023/PASP, la Corte dei Conti Campania si è pronunciata in merito ad un atto deliberativo di un’Amministrazione con cui veniva prospettata una doppia operazione volta a rafforzare l’efficienza del servizio idrico integrato nel territorio di riferimento e riguardante, in primis, l’aumento di capitale della società partecipata individuata per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed il conseguente conferimento a quest’ultima delle quote detenute dall’Ente in altra società partecipata, attiva invece nella manutenzione e riparazione degli impianti connessi al servizio.
Ai fini di valutare l’effettiva ricomprensione dell’operazione nel perimetro dei controlli ex art. 5 del TUSP, il Collegio ha rammentato quanto stabilito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, “con la pronuncia n. 19 del 23 novembre 2022, hanno chiarito che “l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio”; sulla base di tali indicazioni, la Sezione campana ha sottolineato che “nella fattispecie, emerge con nitore come l’operazione di aumento di capitale sociale non comporti anche l’acquisto della qualità di socio, in quanto il Comune … è già socio” di entrambe le realtà coinvolte nell’operazione, escludendo dunque gli atti oggetto di analisi dai controlli intestati alla Corte dall’art. 5, co. 3 e 4, del TUSP.
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