Aumento delle tariffe a prescindere dallo squilibrio di bilancio
In sede di salvaguardia equilibri di bilancio, l’ente può aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale in caso di aumenti dei costi di produzione del servizio.
Lo prevede l’art. 54 comma 1 bis Dlgs 446/1997: “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.