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Aumentano le assunzioni dei giovani negli enti locali

La V Commissione alla Camera a V (Bilancio, tesoro e programmazione) ha approvato un emendamento in sede di conversione del DL 75/2023 in materia di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione, inserendo all’art. 28 comma 1, lettera b), numero 2-bis), che prevede – come rileva l’Ufficio parlamentare – la modifica dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 introducendo il comma 4-bis. Il testo vigente del citato articolo stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato fissati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

-assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti;

-stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti.

L’emendamento approvato stabilisce che per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentuali sono incrementate al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Alle assunzioni effettuate dagli enti territoriali in oggetto si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, volti a garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

La norma in esame stabilisce che la facoltà, già prevista a legislazione vigente per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane di effettuare assunzioni a tempo determinato di giovani laureati sia consentita nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, rispetto al 10 per cento attualmente previsto. Tale facoltà può essere esercitata anche in deroga ai vigenti limiti per le assunzioni a tempo determinato. Sotto questo profilo non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma si limita a sostituire una spesa che può essere effettuata per assunzioni a tempo indeterminato con una finalizzata ad assunzioni a tempo determinato.

Si rileva, inoltre, che la norma prevede comunque la facoltà di assumere un’ulteriore unità di personale anche se l’incremento del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili dovesse determinare un importo disponibile insufficiente a remunerarla. La norma prevede altresì che in relazione a tali assunzioni sia garantita l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.