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Aumenta il contributo statale sul fondo di solidarietà

Come già comunicato in precedenti news, dal 2025 aumenterà il fondo di solidarietà comunale, con quota a carico Stato, per effetto di quanto disposto dal ddl di bilancio 2025 all'art. 100.

Come rilevato dall'Ufficio Studi della Camera, l’articolo 100 reca, al comma 1, un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).

Il comma 2 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.

Come indicato nella Relazione tecnica, i rifinanziamenti disposti dall’articolo in commento, comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Il comma 1, lett. a), dell’articolo in esame – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente con un incremento di:

- 112 milioni per il 2026;

- 168 milioni per il 2027;

- 224 milioni per il 2028;

- 280 milioni per il 2029;

- 306 milioni circa a decorrere dall’anno 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Il comma 1, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).

Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:

- 560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;

- 672 milioni di euro nel 2026;

- 728 milioni di euro nel 2027;

- 784 milioni di euro nel 2028;

- 840 milioni di euro nel 2029;

- 870 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta, in sostanza, a sostenere l’avanzamento del percorso perequativo, con l’inserimento di risorse aggiuntive statali, di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.

Ai fini del riparto, la lettera d-quater) del comma 449 stabilisce che tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.

Il comma 1, lett. b), punto 2, dell’articolo in commento, sconta gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all’articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.

A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies), del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nella quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle varie lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto di quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.