Attribuzioni provvisorie delle titolarità sedi di segreteria comunale
Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 1 comma 20-bis consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici32; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La novella normativa dispone:
« 20-bis. All’articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro”.