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Attività di riassicurazione imponibile IVA

Con risoluzione n. 63/E del 5 ottobre 2020 l'Agenzia delle entrate afferma un importante principio in tema di assicurazioni, avallando l'operato della direzione regionale che aveva contestato l'omesso assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi relative alle attività di gestione sinistri svolte da società assicurative operanti nel ramo n. 18 “Assistenza” (di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. del 7 settembre 2005, n. 209), nell'ambito di contratti di riassicurazione, in virtù di mandati con rappresentanza ricevuti dalle società riassicurate.

Assume rilievo, in particolare, la sentenza del 17 marzo 2016 causa C-40/15 Aspiro, con cui i giudici comunitari hanno negato l’esenzione IVA, ai sensi dell’articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE, all'attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri (affidata dall'assicuratore a un terzo), non essendo la stessa riconducibile né alle operazioni di assicurazione propriamente dette, né a una prestazione di servizi relativa a esse.

L’aspetto su cui si fonda la decisione dei giudici per l’assoggettamento a IVA è la mancata sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di liquidazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (punto 23 della sentenza), per cui la società non era responsabile nei confronti dell’assicurato, non avendo obblighi contrattuali verso lo stesso.

In assenza di tale vincolo la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell’operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, per tale motivo, perde la qualifica di operazione esente.

Come desumibile dalla normativa di riferimento dettata dal codice civile, il contratto di riassicurazione, nell’ambito del quale si inserisce il mandato alla gestione dei sinistri di cui trattasi, non crea un rapporto sinallagmatico tra l’assicurato e il riassicuratore. Nè, per altro, verso, l'attività delle società riassicuratrici è riconducibile ad aspetti essenziali della intermediazione nel settore assicurativo o ha natura accessoria, posto che la Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 maggio 2018, n. 11442, ha ritenuto che la nozione di accessorietà rilevante in tema di assicurazioni sia da circoscrivere “alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione”.

Nel caso di specie, quindi, l’impossibilità di configurare l’attività delle società verificate quale attività di mediazione o intermediazione comporta il mancato riconoscimento del carattere di accessorietà alle attività di gestione e liquidazione dei sinistri. Pertanto, le attività di gestione e liquidazione dei sinistri effettuate dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 2 del decreto IVA, sono da considerare operazioni imponibili assoggettabili a IVA, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto.

Tenuto conto della complessità della questione, delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti ai fini in esame e dell’assenza di precedenti chiarimenti amministrativi, per le violazioni commesse prima della pubblicazione del presente documento si ritiene applicabile la previsione recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.