Attività committenza in house: trattamento fiscale dei fondi trasferiti
Nella Risposta n. 376/2023 l'Agenzia delle entrate espone il trattamento fiscale ai fini IVA IRES ed IRAP dei fondi trasferiti ad una società in house. Si tratta, in particolare, di somme erogate ad una Società che riveste il ruolo operativo ed esecutivo con funzioni di centrale di committenza e stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere aventi rilevanza nazionale. La Società ha, altresì, il compito di monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività, senza vantare alcun titolo alla gestione dell'opera realizzata che competerà in via esclusiva all'ente territorialmente competente o al soggetto affidatario. Le somme sono quantificate in una percentuale dei lavori, forniture e servizi per cui opera come centrale di committenza (3%) o di cui è comunque soggetto attuatore (1%).
Ai fini IVA, confermando l'interpretazione della Società, l'Agenzia ribadisce che al di là del nomen adottato ("oneri di investimento" e "finanziamento" per la quota del 3%), qualora regolati da convenzione con reciproci obblighi, assumono natura corrispettiva e sono quindi rilevanti IVA. In particolare precisa che: " le somme di denaro erogate, nei termini anzidetti, a favore di ALFA siano qualificabili, ai fini IVA, come corrispettivo pagato per ''remunerare'' un obbligo di fare a carico della società. In proposito, giova evidenziare che, a prescindere dalla denominazione utilizzata per indicare dette somme, il decreto di riparto ed il Decreto del xxxxxx di approvazione del piano degli interventi, nonché la Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuiscono alla Società dettagliate responsabilità nella sua qualità di soggetto attuatore con riferimento ad ''ogni adempimento giuridico, amministrativo e contabile relativo alla realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente''; specifici obblighi inerenti, in particolare, il rispetto dei tempi di consegna delle opere essenziali ed indifferibili (entro il 31 dicembre 2025), il monitoraggio costante della realizzazione degli interventi, la rendicontazione delle spese sostenute, l'eventuale progettazione delle opere". Si precisa altresì che "l'erogazione delle risorse pubbliche in esame presuppone un obbligo di fare in capo alla Società, secondo i parametri propri dei rapporti sinallagmatici tra le parti, con la conseguente rilevanza ai fini IVA delle operazioni poste in essere dalla Società stessa ed il riconoscimento della qualifica di corrispettivi alle somme complessivamente erogate che rappresentano il controvalore dell'attività svolta dalla società e non una mera elargizione di denaro. Si fa presente, infine, che tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che alla realizzazione delle opere di cui trattasi sia sotteso un interesse pubblico di carattere generale".
Da un punto di vista delle imposte sui redditi, invece, la Società evidenziava l'irrilevanza ai fini reddituali delle stesse nell'ambito del mandato senza rappresentanza. L'Agenzia delle entrate nel definire il trattamento fiscale valorizza piuttosto la natura delle poste quali contributi in conto esercizio o in conto impianti.
A tal proposito, senza una corrispondenza con il regime "corrispettivo" ai fini IVA, l'Agenzia ritiene che le somme attribuite a titolo di "oneri di investimento" e contributo per l'attività di monitoraggio, devono essere considerati ricavi ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 85 del TUIR (i.e. i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge). Con riferimento, invece, alle somme attribuite a titolo di ''finanziamento'' per la realizzazione delle opere, "nel presupposto che le stesse non entrano in alcun modo nella disponibilità della Società, l'Agenzia ritiene che l'attribuzione di tali somme non sia assimilabile alle fattispecie di contributi appena descritte, risultando, anche ai fini fiscali, componenti di natura patrimoniale che non concorrono alla formazione del reddito imponibile". Inoltre "Eventuali residui acquisti a titolo definitivo non attribuiti alle imprese che realizzano le opere configurano, invece, sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 88 del TUIR."
Per il principio di derivazione dell'IRAP, le somme attribuite a titolo di oneri di investimento e contributo per l'attività di monitoraggio concorrono alla formazione del valore della produzione netta come altri ricavi. Le somme relative al "finanziamento" avendo natura patrimoniale non concorrono alla formazione dell'IRAP.
Va evidenziato infine che, ai fini IVA, le somme sono corrisposte con il meccanismo della scissione dei pagamenti con la particolarità delle opere realizzate presso un Comune che risulta in territorio extraUE. Per esso, la fattura sarà emessa ai sensi dell'art. 7quater del DPR 633/72 fuori campo IVA.