Atti urgenti e improrogabili in vista delle elezioni
Occorre fare molta attenzione alle deliberazioni di consiglio in prossimità delle elezioni comunali, quest’anno previste il 12 giugno. Nei 45 giorni precedenti le elezioni non è possibile adottare atti, se non quelli urgenti e improrogabili. Lo prevede l’art. 38 comma 5 del Tuel: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Ma che cosa significa atti urgenti e improrogabili? E’ possibile applicare l’avanzo di amministrazione dopo aver approvato il rendiconto 2021? E’ possibile fare variazioni di bilancio? E approvare un regolamento urbanistico?
Il Ministero dell’Interno si è già espresso sull’argomento, evidenziando che la previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
La prevalente giurisprudenza precisa che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.
Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
E’ stato precisato, inoltre, che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore ” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
In ordine alla sussistenza del presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso …“costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta” (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del 2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Come indicato nella circolare di questo Ministero n. 2 del 7 dicembre 2006, va rilevato che l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Quindi, fermo restando che sarà la giurisdizione di legittimità ad esprimersi in caso di ricorso, è opportuno evitare deliberazioni che non siano conseguenza di termini perentori e decadenziali, o che non siano necessarie ad evitare danni all’ente.