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Atti tributari: notifica nei casi di irreperibilità

Con ordinanza del 17 aprile 2024 n. 10356, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”. (Cass. n. 6788 del 15/03/2017)

Nel caso in cui, dunque, ci si trovi di fronte ad un caso di irreperibilità relativa, i Giudici ribadiscono che “il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata”.

Viceversa, nel caso di irreperibilità assoluta, si sottolinea che “per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.

Nella controversia analizzata, il messo notificatore, avendo accertato l’irreperibilità relativa e l’effettiva residenza del destinatario, procedeva a depositare l’atto nella casa comunale e inviare regolare raccomandata, quest’ultima ritornata al mittente per compiuta giacenza.

La notificazione del'atto è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario.