Attenzione alla cassa, il monito corte Conti nelle linee guida al bilancio
Da tantissimi anni ci permettiamo rimarcare agli enti locali la necessità di gestire la cassa n modo speculare alla competenza, con attenta pianificazione dei flussi e verifica costante dei vincoli.
La Corte dei Conti non si stanza di ricordarlo. Anche nella delibera n. 7/2023 - linee guida al bilancio di previsione 2023-2025 - la Sezione Autonomie Corte Conti evidenzia che il principale strumento per garantire all’ente la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti, risiede nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa. Sotto questo aspetto, la Sezione ha ripetutamente stigmatizzato la aritmetica parametrazione delle previsioni di cassa all’ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull’erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.
Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d’inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.
Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre tra l’altro al perseguimento dell’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Ciò richiede, pertanto, che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi partecipino all’elaborazione delle proposte di previsione di cassa, al fine di evitare che, nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.
Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte “spesa” del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti nell’adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.
Si richiama inoltre l’attenzione sul disposto dell’art. 209, co. 3-bis, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l’ente, ai sensi dell’art. 180, co. 3, lett. d) del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d’incasso, l’eventuale natura vincolata delle entrate. I controlli dell’organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell’art. 195 del TUEL, accertando che l’Ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.