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Attenzione a non creare vincoli inesistenti sull'avanzo presunto

Il paragrafo 9.7.2 del principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi chiarisce l’elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, esposte nell’allegato a/2, che deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”

Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.

BISOGNA FARE PERO’ ATTENZIONE ALLA APPOSIZIONE DEI VINCOLI NEL RISULTATO PRESUNTO 2023. E’ vero che è comodo poter applicare l’avanzo vincolato presunto 2023 nel bilancio di previsione 2024-2026, ma non si possono apporre vincoli che non siano quelli espressi dalle indicazioni del principio di cui sopra.

Il problema deriva dai cofinanziamenti sulle opere pubbliche, in particolare quelli per importi inferiori ai 150.000 per i quali non ci si può avvalere del trascinamento sulle annualità successive delle prenotazioni di spesa come invece avviene per le opere di importo superiore. E’ vincolato il cofinanziamento solo in riferimento alle opere finanziate da Unione Europea. “La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente”.

Per le altre risorse non è possibile considerare il vincolo, in quanto solo "solo" destinate agli investimenti. E non si può determinare l’effetto avanzo presunto vincolato.