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Assunzioni speciali per aiutare i giovani

Il DL 44/2023 in fase di conversione in legge, dopo il voro della Camera riconosce, all’art. 3-ter, agli enti locali la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari.

Come rileva l’Ufficio Studi del Senato, i contratti di apprendistato e le convenzioni con le istituzioni universitarie devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2026. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

Si dispone infine la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La suddetta facoltà è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A. e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Il richiamato art. 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a determinate forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo D.Lgs. 165/2001, e che non è comunque possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

La disposizione in esame deroga altresì ai limiti di spesa previsti dal citato art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, in base al quale, dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e determinati enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di formazione-lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dalla normativa vigente (di cui all’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Contratti di apprendistato

L’articolo in esame (comma 1) riconosce alle suddette pubbliche amministrazioni - fino al 31 dicembre 2026 e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti - la facoltà di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.PA.

La definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento, è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.

Tali criteri prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici (inclusa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami) eventuali specializzazioni post lauream, nonché eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate - come previsto dall’art. 35-quater, c. 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 - le competenze finalizzate ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999.

Si ricorda che il richiamato art. 35-quater, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, al primo periodo prevede l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

In materia di apprendistato nella P.A. si ricorda che l’art. 2 del D.L. 80/2021 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dal 2021, è stato istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il DM 23 marzo 2022 nelle more dell'attuazione della previsione di cui all’art. 47, c. 6, del D.Lgs. 81/2015 che demanda ad apposito DPCM l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici.

Contratti di formazione e lavoro

Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro (comma 2).

Le modalità di individuazione dei suddetti studenti sono demandate al medesimo decreto ministeriale di cui al comma 1, che individua altresì i contenuti omogenei delle predette convenzioni.

Il contratto di formazione e lavoro, applicabile al solo settore pubblico, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3 del D.L. 726/1984 e 16 del D.L. 299/1994. Tale contratto concerne i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni ed è definito secondo le seguenti tipologie:

a)contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b)contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

La durata massima del contratto non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b).

Trasformazione a tempo indeterminato

Al termine dei contratti in oggetto, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate (comma 3).

Si ricorda che la disciplina generale della stabilizzazione del personale precario delle P.A. è dettata dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca e, in presenza di determinati requisiti, per gli enti territoriali), la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione); abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) le medesime amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).

Valutazione del titolo nei bandi di concorso

Si dispone infine la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (comma 4).