Assunzioni nelle Unioni, chiesta interpretazione della Corte Conti Autonomie
I Sindaci di Comuni lombardi hanno formulato una richiesta di parere alla Corte dei Conti in merito alle modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’Unione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e del relativo decreto attuativo interministeriale del 17 marzo 2020.
Gli enti istanti riferiscono che la predetta Unione di comuni ha natura non obbligatoria, ai sensi dell’art. 32 TUEL, e precisano che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’Unione è stato trasferito tutto il personale dei comuni, sicché la relativa spesa è interamente stanziata nel bilancio dell’Unione (con l’unica eccezione della spesa per il segretario comunale, tuttora stanziata nel bilancio dell’ente capofila);
- permangono in capo ai singoli comuni alcune funzioni, non trasferite all’Unione, svolte con personale comandato dall’Unione, a fronte dei necessari trasferimenti economici dai comuni in favore dell’Unione;
- al bilancio dell’Unione non afferiscono tutte le entrate dei comuni, ma solo quelle generate dalle funzioni e dai servizi svolti in via associata.
In conclusione, i comuni istanti pongono i quesiti di seguito riportati:
“è corretto che, nel caso di una Unione di Comuni non obbligatoria i cui enti coinvolti abbiano trasferito tutto il personale all’Unione, per calcolare il valore soglia della spesa complessiva di tutto il personale dipendente ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 si considerino le entrate correnti consolidate dal gruppo “unione – Comuni”, al netto dei trasferimenti dei due comuni verso l’Unione e del Comune capofila verso l’altro Comune per il rimborso della spesa del segretario? Ed è corretto considerare la fascia demografica corrispondente alla somma della popolazione dei due Comuni costituenti l’Unione?”
Ad avviso del Collegio, la rilevanza delle questioni sottese all’esame dei quesiti posti e la necessità di prevenire possibili contrasti interpretativi sulla materia rende peraltro opportuno sollecitare la funzione di orientamento della Sezione delle Autonomie di questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012 (deliberazione n. 8/SEZAUT/2019/QMIG).
In particolare, ove si condivida la posizione già espressa da questa Sezione (deliberazione n. 109/2020/PAR) secondo cui la nuova disciplina del regime vincolistico diretto al contenimento della spesa di personale, in quanto condizione strutturale di equilibrio del bilancio, trova applicazione anche nel caso di trasferimento di funzioni alle Unioni di comuni, emerge la necessità di chiarire se il relativo rispetto possa essere verificato secondo il meccanismo del c.d. “cumulo”, delineato dalla Sezione delle autonomie con riferimento alla verifica dei c.d. “tetti di spesa” di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006; ovvero se la verifica debba essere effettuata secondo il criterio del c.d. “ribaltamento”