Assunzioni etero finanziate ammesse
La Corte Conti Sicilia, con parere 89/2023, ha espresso parere - in tema di assunzioni etero finanziate - sulla corretta interpretazione dell’ art. 57 co. 3 septies D.L. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in combinato disposto con il comma 801 dell’art.1 della L.n.178/2020 e il comma 2 dell’art.33 del D.L. n.34 /19, convertito dalla legge n.58/2019.
La questione di diritto posta all’attenzione del Collegio concerne la corretta interpretazione dell’art.57, comma 3 -septies, del citato decreto legge n.104/2020, che disciplina le assunzioni finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, in combinato disposto con il comma 801 dell’art.1 della L.n.178/2020 e il comma 2 dell’art.33 del D.L. n.34 /19, convertito con legge n.58/2019.
In particolare, la questione posta al vaglio della Sezione attiene alla possibilità di procedere ad assunzioni etero-finanziate, di cui all’art.57, comma 3 -septies, del decreto legge n.104, da parte degli enti cd. “non virtuosi “( con elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti) , obbligati , ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.33 del D.L. n.34 /19, ad adottare “ un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”.
Il legislatore, con la norma de quibus, ha predeterminato la soglia-limite che deve essere garantita da ciascuna amministrazione pubblica, al fine di evitare che la spesa del personale, avente notevole rilevanza, possa pregiudicare, per il singolo ente prima e a livello nazionale dopo, gli equilibri di bilancio di cui all’art.81 della Costituzione, mettendo in pericolo, conseguentemente, gli obblighi assunti a livello comunitario.
Se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell’ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati.
Siamo in presenza, dunque, in tale fattispecie, di una spesa “neutra” per gli equilibri di bilancio dell’ente destinatario, che, invece, rileverà, in termini di limite di spesa di personale, in quella dell’ente pubblico finanziatore (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Lombardia n.111/2012/PAR).
La conferma, tra altro, di tale conclusione, in merito alle spese etero-finanziate, può trovarsi nella deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 23/2017/QMIG, che pur attenendo a un profilo diverso a quello di specie, è espressione della ratio del legislatore in merito a tali tipologie di spese e ribadisce le argomentazioni sopra esposte.