Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità

L’articolo 2, comma 12 bis del DL 144/2026 differisce dal 30 giugno 2026 al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, i soggetti già impegnati in determinati lavori socialmente utili o di pubblica utilità; per le assunzioni in oggetto, che possono essere a tempo pieno o parziale, restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

Gli uffici parlamentari ricordano che i soggetti interessati dal comma in esame sono individuati mediante il richiamo – da parte della norma oggetto della novella relativa al termine temporale – di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana; il riferimento è posto ai lavoratori già impegnati in attività di pubblica utilità o in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti, concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli artt. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000, 3, c. 1, D.Lgs. 280/1997, 7 D.Lgs. 468/1997 –, nonché ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all’art. 30, c. 1, della legge della Regione Siciliana 5/2014.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla base dei princìpi costituzionali di eguaglianza e di procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del pubblico impiego, ammette a determinate condizioni, e in particolare nel rispetto di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, la previsione di reclutamenti riservati (cfr., in particolare, la sentenza n. 225 del 21-24 giugno 2010 e la sentenza n. 90 del 2-12 aprile 2012).