Assunzioni assistenti sociali con fondo di povertà
La assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finanziate con il Fondo Povertà di cui Legge 178/2020 sono ammissibili e in deroga ai limiti assunzionali di cui commi 557 e 562 legge 296/2006. Tuttavia tali risorse sono incerte nell’an e nel quantum e quindi incidono negativamente sugli equilibri di bilancio prospettici. A queste conclusioni è pervenuta la Corte Conti Campania con delibera 10/2022.
I magistrati contabili rilevano che le risorse di cui al Fondo povertà sono da considerare incerte nell’an e nel quantum, il che implica quale necessaria conseguenza, che l’eventuale onere finanziario che ne deriva ricadrebbe interamente o parzialmente sull’ente che vedrebbe venir meno o ridursi l’etero-finanziamento con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio.
Per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; gli enti dissestati e quelli in situazione di deficitarietà gli atti relativi alle assunzioni effettuate con l'utilizzo dei predetti contributi devono essere sottoposti all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché abbia modo di valutare, sulla base dei poteri di controllo ad essa attribuiti, anche in visione prospettica, gli strumenti per far fronte ad eventuali sopravvenienti situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi in parola.
Circa il quesito volto a conoscere se le spese finalizzate alle assunzioni di personale avente la qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse del Fondo Povertà autorizzate con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 797 e ss., della legge 178/2020), debbano essere computate ai fini del rispetto dei limiti e dei tetti di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente, oppure possano venir escluse in quanto irrilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali, la Corte Conti ritiene che, con riferimento alle risorse di cui al Fondo Povertà per la quota prevista all’art. 1, c. 799 e ss. della legge 178/2020, l' utilizzo, da parte dei comuni, delle risorse ex commi 797 e ss. dell'art. 1, della legge n. 178/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, deroga - in presenza dell’espressa disposizione del comma 801 - al rispetto dell'osservanza dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Richiamo normativo:
Legge 178/2020 art. 1 comma 797:
Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.