Assunzione di personale, quali condizioni
Per poter procedere con assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo la normativa vigente è necessario:
1) L’adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale (art. 6 comma 2 D. Lgs. 165/2001. art. 39 comma 1 L 449/1997, art. 91 D. Lgs. 267/2000). Gli Enti che non provvedono all’adozione del Piano Triennale dei fabbisogni non possono assumere nuovo personale (art. 6 comma 6 D. Lgs. 165/2001). Tale Piano è ora confluito nel PIAO - Piano Integrato Attività e Organizzazione, che è estrapolato anche dal DUP
2) L’invio del piano triennale dei fabbisogni del personale sulla piattaforma SICO (art. 6 – ter D. Lgs. 165/2001, Circ. RGS n. 18/2018). Agli Enti che non provvedono all’invio del Piano triennale dei fabbisogni nei tempi previsti dalla norma (entro 30 giorni dall’adozione) è fatto divieto di procedere alle assunzioni (art. 6 – ter comma 5 D. Lgs. 165/2001).
3) La ricognizione annuale delle eccedenze del personale e delle situazioni di soprannumero (art. 33 comm. 1 e 6 D. Lgs. 165/2001, Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014 n. 4). Gli Enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza “non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. (art. 33 comma 2 D. Lgs. 165/2001).
4) L’adozione dei piani triennali di azioni positive (art. 48 comma 1 D. Lgs. 198/2006) La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale comprese le categorie protette (art. 6, comma 6, D. Lgs. 165/2001).
5) L’adozione del Piano delle Performance (art. 10 D. Lgs. 150/2009). L’art. 169 comma 3 bis del TUEL prevedeva che per gli enti locali il piano della performance è compreso nel P.E.G. Adesso invece l'art. 2 del DPR 81/2022 dispone che "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO". La mancata adozione del Piano della performance comporta il divieto “di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Inoltre comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti. (art.10 comma 5 D. lgs. 150/2009).
6) Rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del consolidato e trasmissione di detti documenti entro 30 giorni dalla loro approvazione alla BDAP (art. 9 comma 1 – quinquies, D.L. 113/2016). Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane sino all’adempimento (art. 9 comma 1 quinquies, D.L. 113/2016), fatto saldo le assunzioni a tempo determinato previste dal DL 80/2021.
Gli enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
7) Mancata certificazione di un credito nei confronti delle P.P.A.A. (art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008) Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell’inadempimento. (art. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008).
8) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 D. Lgs. 267/2000). Per tali enti le assunzioni sono sottoposte all’autorizzazione della commissione per la stabilità degli Enti locali