Assunzione dell’impegno di spesa solo dopo la stipula del contratto
La Corte Conti Molise, con delibera n. 163/2024 ha ricordato quanto sia sbagliato assumere impegno giuridico di spesa prima della formazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, che non sorge al momento dell’aggiudicazione, bensì al momento della stipula del contratto.
In merito, rileva la Corte dei Conti, deve notarsi che il procedimento di spesa di un ente pubblico comporta l’assunzione dell’impegno come snodo ineludibile collegato al sorgere di un obbligo di pagare somme certe a creditori individuati, indipendentemente dall’esistenza di una specifica previsione di bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, sentenza. 18.01.2016, n. 22/2016). (ATTENZIONE: questa affermazione non è procedura ordinaria e porta alla verifica dei presupposti per il riconoscimento di debito fuori bilancio).
Va aggiunto che, a mente dell’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valida assunzione dell’impegno di spesa rappresenta necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/15/2012/PREV). In assenza di impegno, la procedura di esecuzione dell’obbligazione non può essere completata, determinandosi l’impossibilità per l’amministrazione di adempiere.
Senza dubbio, come previsto dal co. III dell’art. 183 TUEL, “durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento”; si tratta di adempimenti positivamente apprezzabili, in quanto atti a salvaguardare gli equilibri di bilancio e a corroborare il rispetto della programmazione. Ad ogni modo, valorizzando la determina a contrarre, con la quale viene indetta la gara, al fine di effettuare una prenotazione della spesa prevista, ci si trova di fronte ad una mera tecnica di accantonamento delle risorse stanziate, da tramutare in un impegno definitivo sullo stanziamento a seguito di aggiudicazione.
Difatti, con la prenotazione di spesa, l’amministrazione si limita a dare atto che nel bilancio sono state previste e prenotate le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura e che ci si riserva di procedere all’impegno a seguito della stipula con l’aggiudicatario, senza in ogni caso potersi legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sia completamente maturato (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 77/2018/PAR).
IL TITOLO GIURIDICO ALLA BASE DELL’IMPEGNO DEFINITIVO DELLA SPESA, D’ALTRONDE, NON È IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL CONTRATTO. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.).
A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale.
A conferma di ciò, l’articolo 17, comma VII, del codice dei contratti pubblici, aggiunge che “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”. Pertanto, l’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.
Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.
Di conseguenza, il procedimento giuscontabile corretto è quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo.