Assunzione assistenti sociali non derogano i limiti di spesa
La Corte Conti Sardegna, con delibera 137/2022 ha chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali delle Unioni dei comuni, finanziate con i fondi ex art. 1 comma 797 e seguenti Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) non possono essere escluse dai vincoli assunzionali ex art. 1 comma 229 Legge 208/2015 (legge di bilancio 2016)
Richiamo normativo
Art. 1 comma 797 e seguenti Legge 178/2020
Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Di rilievo anche il D.M. 4 febbraio 2021 “Modalità di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l'assunzione di assistenti sociali”, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2021, n. 172.
Art. 1 comma 229 Legge 208/2015
A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.