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Assunzione assistenti sociali nell'Unione di comuni

La Corte Conti Lazio, con parere n. 38/2023 ha affrontato quesito posto da una Unione per conoscere “se l’eventuale trasferimento del fondo, di cui all’art. 1 , comma 449,lettera d- quinquies della legge 11 dicembre 2016 n. 232 , dai Comuni dell’Unione alla medesima Unione permette, nel limite delle somme annue trasferite, l’assunzione di assistenti sociali, con rapporto a tempo indeterminato , fermo restando il rispetto degli obblighi di bilancio , in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.”

La Sezione evidenzia che alla luce del quadro normativo delineato e della sua ratio, è ravvisabile la volontà del legislatore di garantire un più adeguato finanziamento e un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Di conseguenza, la Sezione ritiene che, ai fini della disciplina applicabile al caso di specie, debba farsi riferimento all’esatta perimetrazione delle funzioni trasferite dagli enti locali partecipanti all’Unione dei Comuni nonché, dunque, alle relative capacità assunzionali cedute, alle necessarie risorse e ai pertinenti vincoli di bilancio.