Assorbito il disavanzo in anticipo, le quote di assorbimento sono liberate
La Corte Conti Molise, con parere n. 170/2022, ha affrontato richiesta di parere avente per oggetto i limiti oggettivi della facoltà, nel caso in cui nel corso di un esercizio il disavanzo sia stato ripianato per un importo superiore a quello iscritto nel bilancio di previsione, di non applicare al bilancio degli esercizi successivi la prevista quota di disavanzo. Secondo l’Ente tale facoltà – originariamente prevista dal comma 4-bis dell’articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – troverebbe applicazione anche al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, tenuto conto della ritenuta portata ampliativa del nuovo paragrafo 9.2.30 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento al suo terzo periodo.
La Sezione regionale, premessa l’approfondita analisi della ratio delle richiamate disposizioni, ha evidenziato che la possibilità di evitare l’iscrizione del disavanzo resta vincolata alla presenza di “piani di rientro” secondo la nozione accolta dalla normativa in esame, nonché dall’accertamento del codificato nesso causale con l’anticipo delle attività programmate nel pia-no di rientro per esercizi successivi. In assenza di tali presupposti, il paragrafo 9.2.30 si limita a dettare un criterio di imputazione figurativa ai valori delle future quote annuali di ripiano delle componenti del disavanzo (secondo il criterio della più risalente formazione), che continueranno a essere iscritte fino all’eventuale conclusione anticipata del relativo programma di risanamento.