Assorbimento della quota di disavanzo non riassorbito
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 86/2023, ha espresso opinione “elastica” in merito al ripiano della parte di disavanzo non ripianato.
La Sezione rileva che il disavanzo di cui all’art. 39-quater del D. L. 162/2019 derivante da una diversa modalità di calcolo del FCDE, a rendiconto 2021, è stato ripianato per una quota inferiore a quella annuale prevista dal piano di rientro e, per effetto di ciò, la quota del disavanzo non recuperato a rendiconto 2021 ha rappresentato a tutti gli effetti un nuovo disavanzo il cui riassorbimento deve essere effettuato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 188 del TUEL con un piano di rientro triennale, e l’ente ha proposto di coprire tale maggiore quota di disavanzo 2021 nel bilancio 2022-2024, annualità 2022. La Sezione rileva inoltre una serie di problematiche già evidenziate in occasione dell’esame delle annualità precedenti, che risultano in parte confermate – ancorché in chiave prognostica e dinamicamente prospettica - anche per l’esercizio 2021, riferibili, principalmente, alla persistente mancanza di liquidità (nonostante l’attingimento ad una consistente anticipazione di liquidità), cui fanno da corollario la scarsa efficacia della riscossione (la causa) e i ritardi nei pagamenti (l’effetto), nonché da una ingente mole di debiti medio tempore emersi, derivanti quindi da annualità pregresse.