Assorbimento del disavanzo da Fondo Anticipo Liquidità
Il Comune istante ha chiesto alla Corte dei Conti di parere riguardante le operazioni contabili da eseguirsi nel rispetto della recente sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 2020, n. 4, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare, l’ente istante ha sollecitato il pronunciamento della Sezione sulla seguente, articolata questione:
- “se l’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l’adozione delle correzioni atte a porvi rimedio, di cui alla sentenza della Corte costituzionale, sia da intendersi nella corretta ridefinizione delle risultanze finali per il 2017 e il 2018 considerando ora per allora l’obbligatorio accantonamento del FCDE insieme a quello del FAL, nonostante nei periodi di riferimento fosse di fatto prevista dal legislatore la possibilità di utilizzare l’accantonamento obbligatorio del FAL per coprire anche il FCDE, neutralizzandone gli effetti”;
“ove applicabile il caso precedente, le modalità di ripiano/riparto dei disavanzi così come rideterminati rispetto alla Sentenza costituzionale n. 4/2020, sulla base dei rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento e nel rispetto dei parametri costituzionali vigenti in subiecta materia”.
La Corte dei Conti Molise, con deliberazione 44/2020 ricorda che l'art. 39-ter, comma 1, DL n. 162/2019 (conv. con L. n. 8/20) esclude la necessità di confrontare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e per tutti gli esercizi interessati, del maggiore accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità osservato alla sentenza della C.Cost. n 4/2020.
Le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo disciplinano dall'art.39-ter, comma 2 impongono di distinguere i casi in cui il disavanzo (emerso o peggiorato nel 2019) risulti inferiore o pari a '“l’aumento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità” da quelli in cui tale limite sia sia superato.
In tale ultima ipotesi, la quota di disavanzo aggiuntiva - non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall'art.39-ter - sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di norma triennale ex art.188 TUEL) e connessa quantificazione, coesistendo con la quota quantificata e da ripianare ai sensi del citato comma 2 (concorrendo eventualmente).
Ne consegue che, in sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipazione da rimborsare e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”, ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.