Assistenza: disciplina ISEE inderogabile per i Comuni
Non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Lo ribadisce la sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, 11 novembre 2020, n. 6926.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, la III Sezione ricorda che "l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva” (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371)." Nel caso si specie, la censura riguarda il sistema di commisurazione della quota di compartecipazione alla retta di strutture assistenziali, previsto da Linee Guida adottate dalla Conferenza dei Sindaci, con una quota fissa sganciata dal parametro dell’ISEE (ancorata all’importo della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento) ed una variabile, correlata all’ISEE.
La questione relativa alla ratio dell’indennità di accompagnamento e al suo il rapporto con l’ISEE è stata già esaminato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016 escludendo che l’indennità di accompagnamento possa essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica …..situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.