Assistenza disabili: esenzione IVA per l'"abitare supportato"
Può applicarsi l'esenzione IVA all'assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici mediante la formula del "abitare supportato", per cui all'utente è addebitata - da una Impresa Sociale - una retta che include sia l'utilizzo dell'appartamento all'interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l'utilizzo delle strutture comuni.
Si tratta infatti di attività assimilabile alle prestazioni di gestione globale di case di riposo, anche se l'alloggio è messo a disposizione. Lo chiarisce la Risposta n. 221/2022 dell'Agenzia delle entrate, richiamando diversi documenti di prassi nei quali si sottolinea come l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) abbia carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore (tra le altre, risoluzioni n. 66 del 20 aprile 1999 e n. 1 dell'8 gennaio 2002).
La Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E ha previsto l'esenzione anche alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) poiché la stessa offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani.
Le risposte n. 221 del 2019 e n. 240 del 2020 hanno ribadito il principio della c.d. gestione globale - valevole per la predetta "assimilazione" anche per le RSD - secondo cui per applicare l'esenzione IVA in commento occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo (rectius, RSD).
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha infine osservato che "le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone ... un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'IVA alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all'IVA."
A luce di quanto sopra evidenziato e stante il carattere oggettivo dell'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA, l'Agenzia ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.