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Asseverazione dei revisori sui risparmi spesa di personale

L'art. 110 del ddl bilancio 2025 (Misure in materia di personale pubblico) impone una revisione della spesa degli enti pubblici, tra cui enti locali, chiedendo asseverazione dei revisori dei conti sia sui risparmi di spesa, sia sulla programmazione delle risorse per i nuovi fabbisogni di personale. In particolare:

1.Al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui al presente articolo procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi successivi.

9.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

11.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, può essere derogato quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti al predetto articolo.

12.Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

13.Per effetto di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.