Asseverazione crediti/debiti: non si fanno eccezioni
Nel giudizio di parificazione sul Rendiconto della Regione Campania (Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 305/2023/PARI), la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, rilevando che la verifica dei saldi di credito e debito reciproci con le partecipate è stata fatta solo nei confronti di quegli organismi ricompresi nel GAP, ha richiamato la disposizione dell’art. 11, c. 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011, che prevede che la relazione sulle gestione allegata al Rendiconto illustri “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”, osservando in tal senso che dal “dettato normativo riportato, non emerge in alcun modo che la verifica dei crediti e debiti reciproci debba avvenire solo nei confronti degli enti facenti parte del GAP, ma, al contrario, nella norma si fa espresso riferimento, in generale, ai propri enti strumentali e alle società controllate e partecipate.”
Sul punto i Magistrati contabili hanno affermato che la circolarizzazione dei debiti/crediti non è solo funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato ma, come già chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2016/QMIG, “la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata).”
È quindi al fine di tutelare l’“equilibrio di bilancio che si costituisce il fondo rischi, ove si rilevano eventuali discordanze.
Infine, si è osservato che una interpretazione diversa avrebbe come conseguenza il fatto che gli enti che non redigono il bilancio consolidato dovrebbero ritenersi per ciò solo esonerati dall'obbligo in argomento.”
In merito poi al riscontro della Regione, che ha osservato come “la verifica dei rapporti verso i soggetti partecipati in misura marginale, direttamente o indirettamente, tipicamente non evidenzia valori di rilievo tali da determinare una esposizione latente in grado di minare l’equilibrio della Regione”, la Sezione ha sottolineato che “una tale argomentazione si pone in contrasto con la normativa vigente, che … non prevede alcuna forma di eccezione.”