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Asseverazione crediti-debiti: le indicazioni della Corte dei Conti

Diverse Sezioni della Corte dei Conti, impegnate nell’analizzare le relazioni sul rendiconto di alcuni enti locali, si sono espresse sull'asseverazione delle partite creditorie e debitorie ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011. Di seguito si riporta un sunto delle principali argomentazioni evidenziate in materia.

L'asseverazione dei debiti e crediti reciproci, riguardando “i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune”, risulta “necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati” (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazioni n. 132/2021/PRSE; 133/2021/PRSE; 167/2021/PRSE). In tal senso, è previsto che “gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società partecipate” siano illustrati nella relazione allegata al rendiconto, costituendo vero e proprio obbligo informativo, e che “qualora si manifestassero discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell’ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie” (Corte dei Conti Veneto, deliberazione n.171/2021/PRSE).

A tal fine, “in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il revisore dell’ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo, a cui spetta l’assunzione dei provvedimenti necessari” (Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 169/2021/PRSE).

Inoltre “la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati” riveste un passaggio importante “nell’ambito delle operazioni di consolidamento” inerenti la redazione del bilancio consolidato in quanto “funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie” (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazioni n. 139/2021/PRSE;141/2021/PRSE; 142/2021/PRSE). Risulta quindi necessario “rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare” (Corte dei Conti Sicilia, deliberazione n. 112/2021/PRSP).