Asseverazione crediti-debiti: il tempo per trasmettere i prospetti c’è
Nell’ambito delle verifiche sul rendiconto di un Ente locale, la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 83/2024/PRSP) ha rilevato l’assenza dei prospetti informativi dei crediti e debiti reciproci tra l’ente ed i suoi organismi strumentali e partecipati, da allegare al rendiconto ai sensi dell’art. 11, co. 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011.
Dopo aver richiamato la norma di riferimento e riproposto le considerazioni sul tema operate dalla Sezione delle autonomie nella pronuncia n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, nonché dopo aver ribadito “l’obbligo dell’Ente di sollecitare tutti i propri organismi partecipati …, sì da potere tempestivamente allegare al consuntivo la nota informativa” in oggetto, la Sezione ha altresì riscontrato la motivazione addotta dall’Amministrazione circa il ritardo di una partecipata nello specifico “nel trasmettere la certificazione in modo tempestivo rispetto all’approvazione del rendiconto del Comune”.
Sul punto i Magistrati hanno osservato che “i tempi dell’approvazione del rendiconto dell’ente territoriale e del bilancio della società partecipata risultano pressoché coincidenti … da ciò discende che la società è tenuta a garantire l’adempimento dell’obbligo di asseverazione della nota di riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie prima dell’approvazione del bilancio societario.” In merito è stato infatti considerato che, dovendo la partecipata tenere conto, in sede di predisposizione del proprio progetto di bilancio, ““dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento” in ossequio al principio della competenza”, essa deve anche essere in grado “di avere contezza delle proprie posizioni giuridiche debitorie e creditorie nei confronti del socio pubblico; inoltre, l’art. 2429, primo comma, c.c., prevede che il bilancio deve essere comunicato agli organi di controllo della società - incluso l’organo di revisione, titolare della funzione di asseverazione - almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo”, sussistendo quindi il tempo per comunicare le risultanze della verifica.