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Gli importi della spending review ordinaria per tutti gli enti

Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati provvisori relativi al concorso alla Finanza Pubblica anni 2024-2028, al fine di consentire il loro inserimento nella variazione di assestamento e salvaguardia equilibri 2024-2026.

E' opportuno che tali somme vengano inserite nella spesa del bilancio di previsione 2024-2026, a Titolo I Macroaggregato 04, e vengano finanziate con risorse proprie, in quanto ciò ha un effetto impattante sulla quadratura del bilancio stesso. Il mandato di pagamento relativo al contributo allo Stato sarà contabilizzato con regolarizzo contabile sull'entrata a Titolo I, sul capitolo del Fondo di solidarietà comunale e Fondo unico provinciale.


La normativa di riferimento è l'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023:

533.Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.


I commi seguenti precisano:

534.Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



Perimetro

Considerate le predette esclusioni, gli enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 richiamato nelle premesse sono:

  • n. 6.838 comuni
  • n. 78 province
  • n. 13 città metropolitane


Dati utilizzati

AI fini della determinazione del concorso alla finanza pubblica dei singoli enti sono considerati i seguenti dati:

1) spesa corrente risultante dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); a tal fine la data di osservazione della banca dati è al 22 maggio 2024;

2) spesa relativa alla Missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); anche in questo caso la data di osservazione della banca dati è al 22 maggio 2024;

3) risorse PNRR assegnate agli enti, alla data del 31/12/2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (REGIS);

risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come risultanti dagli allegati ai decreti del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 2020.


Riparto

Per i COMUNI, il contributo alla finanza pubblica, complessivamente pari a 200 milioni di euro, è quantificato suddividendo il predetto importo in due tranche - calcolate rispettivamente sulla spesa corrente al netto del sociale e sul totale delle risorse assegnate a ciascun ente a titolo di PNRR e di quelle assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - variabili per ciascun anno del quinquennio.

1.con riferimento all’importo calcolato sulla base della spesa corrente:

I. la base di riparto è calcolata considerando preliminarmente gli impegni di spesa corrente, estratti dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti (cfr. paragrafi 1 e 2 “Dati contabili”).

II. Successivamente, la base di riparto così ottenuta è stata confrontata con l’analogo valore medio riscontrato nel periodo 2019-2022; nel caso in cui detto valore è risultato superiore alla media del 20%, si è imposto come quantità di riferimento il valor medio aumentato del 20%.

III. Nel caso di enti con ultimo rendiconto approvato antecedente al 2019, la determinazione della base è immediatamente calcolata sulla base degli ultimi dati disponibili.

IV. Si è proceduto, quindi, alla determinazione dell’importo a carico di ciascun comune proporzionalmente alla base di riparto così determinata.

2.con riferimento all’importo calcolato sulla base delle risorse PNRR assegnata a ciascun ente:

Il contributo alla finanza pubblica è calcolato in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse PNRR (cfr. paragrafo 3 “Dati contabili”) e sulle risorse assegnate ai sensi dei commi 29 e 29 bis dell’articolo 1, della legge n. 160 del 27/12/2019.

Per l’anno 2024, laddove il contributo calcolato sulle risorse PNRR, unitamente alle risorse assegnate per piccole opere supera di 0,9 volte l’importo del contributo sulla spesa corrente, l’importo è ricondotto ad un importo pari a 0,9 volte quello del contributo calcolato sulla spesa corrente, ripartendo proporzionalmente il maggior importo non dovuto tra i restanti enti.

Per i successivi anni, i coefficienti massimi applicati, per il contributo calcolato sulle risorse PNRR, sono i seguenti:

2025 0,95

2026 1

2027 1,1

2028 1,2

L’importo dovuto da ogni comune è pari alla somma del concorso calcolato sulla spesa corrente e del concorso determinato sulle risorse PNRR + Investimenti per piccole opere