Art Bonus: imprescindibile il riconoscimento culturale dell’immobile pubblico
La costituzione del diritto di superficie a favore di un Comune su un immobile privato da ristrutturare (concesso in locazione e ad uso di teatro) può dare luogo ad una proprietà piena ed esclusiva di un bene immobile, tale da poter considerare il medesimo come di appartenenza pubblica ai sensi della fruizione del c.d. “Art bonus” di cui all'art 1, comma 1, del D.L. n. 83 del 2014 (che prevede un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica…).
Tuttavia, occorre che il diritto di superficie abbia una configurazione tale da considerare stabile la proprietà pubblica. Inoltre, occorre che sia verificato l'effettivo valore culturale del bene. A tal proposito, la legge introduce una vera e propria presunzione di culturalità di tutte le cose di proprietà di soggetti pubblici o di enti non lucrativi che abbiano più di settanta anni o che siano opera di autore non più vivente. Tale qualità non è però definitivamente acquisita, dato che la legge prevede un'espressa procedura di conferma. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento di un vantaggio di natura economica, quale può essere considerato il beneficio fiscale in parola, è necessario che la qualità di bene culturale sia cristallizzata attraverso la verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Di conseguenza, nella Risposta n. 119/2025 l’Agenzia chiarisce che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale, il Comune deve presentare, in sede di domanda, il provvedimento attestante l'interesse culturale rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della cultura.