Art. 61 DL Cura Italia: la sospensione dei versamenti non include(va) le addizionali comunali e regionali
Nella Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, dalla lettura combinata degli artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020, solo nella sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti in possesso di particolari requisiti, di cui all'art. 62, erano state espressamente incluse le addizionali regionali e comunali.
La lettera della norma, né la relazione illustrativa, consentono di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61.
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate riconosce che "il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto".
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 10 dello Statuto dei contribuenti, "non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto - solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti - di aver assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali".
Va evidenziato che la disposizione potrebbe interessare i soggetti di cui all'art. 61 - non ricompresi in altre norme che hanno previsto, anche successivamente, analoga sospensione includendovi le addizionali - che si sono avvalsi del prolungamento della rateizzazione degli importi dovuti. I versamenti sospesi potevano essere infatti versati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero rateizzati ai sensi, da ultimo, dell'art. 97 del D.L. 104/2020 che ha previsto una rateizzazione fino a 24 mesi del 50% dell'importo dovuto.