Art. 5 TUSP: gli atti sottoposti al controllo della Corte Conti
Sin dal primo periodo di applicazione, la modifica operata dalla L. 118/2022 all’art. 5, co. 3 e 4, del D.lgs. 175/2016 (c.d. TUSP - Testo Unico sulle Società Partecipate), ha sollevato nelle Amministrazioni numerosi dubbi, soprattutto rispetto la precisa individuazione degli atti da sottoporre al nuovo parere di conformità preventivo della Corte dei Conti.
Al fine di supportare le Amministrazioni nell’adozione delle più corrette procedure, ripercorriamo brevemente gli indirizzi forniti dalla Magistratura in materia.
In primis, con deliberazione n. 16/2022/QMIG, le Sezioni riunite hanno sottolineato come, secondo il testo normativo, risultino chiaramente oggetto di controllo “l’atto deliberativo di “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (anche nei casi di cui all’art. 17, società miste pubblico-privato) o di “acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite” (eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative).”.
La successiva deliberazione n. 19/2022/QMIG ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni straordinarie, escludendo dal controllo ex art. 5 le trasformazioni societarie, sia omogenee che eterogenee, nonché la fusione per incorporazione, rispetto gli atti approvati “sia per gli enti soci dell’incorporante che per quelli dell’incorporata”.
Per gli atti di aumento di capitale, la Corte ha invece evidenziato come l’atto di indirizzo societario in tal senso non sia soggetto a parere della Corte, mentre, per l’effettiva sottoscrizione della quota di aumento di capitale, si individuano due diverse situazioni: ove l’Ente “sia terzo rispetto alla società”, l’atto andrà sottoposto al controllo, escludendo invece gli aumenti deliberati da un Ente già socio.
Ulteriormente, non rientrano nel perimetro del controllo della Corte gli atti di esercizio del diritto di prelazione (Corte dei conti Toscana, deliberazione n. 289/2022/PASP) ed i provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale (Corte dei conti Toscana, deliberazioni n. 27-28-29/2023/PASP), in quanto in entrambi i casi non si rileva alcuna “acquisizione ex novo della qualifica di socio”.
La recente deliberazione n. 19/2023/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo ha altresì escluso dalla procedura di esame preliminare ex art. 5, co. 3 e 4, del TUSP, gli atti di soccorso finanziario, ovvero “gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie”, sottolineando come il richiamo operato dall’art. 14 del TUSP al suddetto art. 5 “non faccia riferimento espresso al comma 3 dell’art. 5 … ma, piuttosto, alle “modalità di cui all’articolo 5”, disposizione dal contenuto articolato, non attinente, integralmente, alla disciplina dei poteri di controllo da parte della Corte dei conti”.
La Corte dei conti Lazio, con deliberazione n. 59/2023/PASP, ha invece ricompreso nel perimetro del controllo ex art. 5 gli atti inerenti “l’acquisto di partecipazione cui corrisponde un mutamento dello status di socio pubblico che, nel caso di specie, passerebbe da socio di maggioranza a unico”, in quanto riconducibile “nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 1, del Tusp e non in quelle ‘operazioni straordinarie’ ex art. 8 del Tusp che, come osservato dalle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 19/2022/QMIG), devono ritenersi non assoggettate a parere, ove non determinino mutamenti sostanziali di status, ma solo mutamenti di forma giuridica o variazioni patrimoniali della partecipazione che non incidono sulla governance e sul controllo pubblico”.
Discriminante ai fini dell’assoggettamento agli oneri di controllo risulta dunque essere “l’assunzione della qualità di socio” che segna “la linea di confine[VD1] per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione” (Sezioni Riunite - deliberazione n. 19/2022/QMIG).
Risulta comunque utile rammentare che le suddette esclusioni rilevano solo per l’assoggettamento al nuovo controllo intestato alla Corte dei Conti e non comportano un’automatica estromissione degli atti deliberativi all’onere motivazionale ex art. 5 del TUSP, ovvero dalle ulteriori attività di controllo attribuite alla magistratura contabile da altre disposizioni di legge.