← Indietro

Interpretazione dell'art. 12 comma 7 Statuto del Contribuente

Con sentenza n. 287 del 07/01/2025, la Corte di Cassazione civile, sez. Tributaria ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Nella sentenza si legge:

La Corte ritiene opportuno enunciare quindi, in argomento, il seguente principio di diritto: «in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l'Ufficio - dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori - formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall'Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo»;

I giudici hanno voluto, altresì, ricordare che il confronto tra Ente impositore e contribuente deve avere modo e tempo di esplicarsi nella sua pienezza garantita dalla legge quanto a modalità di esercizio e tempi ad esso dedicati, poiché esso costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione Finanziaria e contribuente presidiato dall'art. 97 Cost. oltre che dagli artt. 23 e 53 Cost. ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; e in precedenza Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018); potestà impositiva che nel momento in cui ha luogo il contraddittorio precedente al termine di sessanta giorni è ben lungi dall'essere manifesta dovendo esplicitarsi solo all'atto dell'emissione dell'avviso di accertamento, che ha la funzione di esporla e renderla nota al contribuente;