Corte dei Conti: indicazioni su organi societari e soggetti in quiescenza
Con deliberazione n. 4/2023/PAR, la Corte dei Conti Puglia, interpellata in sede consultiva in tema di incarichi amministrativi o di governo in società pubbliche, ha fornito alcune utili indicazioni. Rammentando dapprima che l’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2021 e ss.mm.ii. proibisce alle Pubbliche Amministrazioni “di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati … a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” e che tale disciplina risulta altresì estesa, ad opera dell’art. 11, c. 1, del D.lgs. 175/2016, anche ai “componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico”, la Sezione ha poi fornito compiuto riscontro ai quesiti sottoposti alla sua attenzione, di seguito riportati.
1) se l’incarico di liquidatore delle società a controllo pubblico sia ricompreso nella disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016
Ricordando la funzione della procedura di liquidazione, ““tesa … a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo”, il Collegio ha osservato che “Dal momento della nomina dei liquidatori … la società è rappresentata dai medesimi … e non più dagli amministratori, sia per quanto concerne i rapporti sostanziali che quelli processuali”, rappresentando pertanto “gli organi di governo e di amministrazione della società in una particolare (e delicata) fase quale è quella della liquidazione”. In tal senso, è chiara la riconducibilità “degli incarichi di liquidatore delle società a controllo pubblico nel novero del divieto" di cui alle citate disposizioni.
2) se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 operi, oltre che nei confronti dei componenti degli organi amministrativi, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico
Nessun dubbio della magistratura in relazione al fatto che il “divieto di conferire cariche retribuite a soggetti in quiescenza” si estenda anche agli organi di controllo delle società pubbliche, come esplicitamente previsto dall’art. 11, c. 1, del D.lgs. 175/2016. Infatti, “Anche a voler considerare in contrasto … l’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 che non cita espressamente gli organi di controllo e l’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 che invece è chiaro nel riferirsi pure agli organi di controllo, la prevalenza del d. lgs. n. 175/2016 è corroborata da due elementi, ossia l’essere una norma cronologicamente successiva rispetto al decreto-legge n. 95/2012 (in base al noto brocardo lex posterior derogat priori) ed essere norma specifica, rispetto alla normativa generale di cui al decreto-legge n. 95/2012 (in base all’altro noto brocardo lex specialis derogat generali)”.
3) se la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 e all’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applichi pure ai lavoratori autonomi, che, seppure collocati in quiescenza, svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione del trattamento pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale
Analogamente, anche il terzo quesito ha trovato facile soluzione. Richiamando quanto già a suo tempo affermato dalla Sezione Piemonte nella deliberazione n. 66/2018/PAR, la Corte ha ribadito che “se il soggetto incaricato è già pensionato, l’incarico potrà essergli conferito soltanto a titolo gratuito”. Sul punto, anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si era già espresso sostenendo che “il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati” si estende “anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC [ossia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti]”.