Arretrati contrattuali per i dipendenti cessati
ARAN ha risposto al seguente quesito: Gli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettano a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL?
RISPOSTA
Atteso che, come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, si conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo - antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL - coperto dai suddetti incrementi.
Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).