Arretrati "al lordo": ravvedimento operoso per la tassazione separata
Si applica la tassazione separata alle somme erogate, a seguito di sentenza, ad un ex dipendente da un Ministero, a titolo di differenze retributive, erogate "al lordo" su richiesta del difensore. In particolare, si cita l'orientamento consolidato per cui: "l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che a determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli" (tra l'altro, Cass. n. 8017 del 2019 e n. 31837 del 2019).
Considerato che, nella fattispecie in esame, gli emolumenti spettanti all'ex dipendente sono maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, nonché erogati in esecuzione di sentenza, nella Risposta n. 369/2020, l'Agenzia ritiene, però, che questi siano da qualificarsi arretrati di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi del citato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Per cui "In ragione delle citate disposizioni, nonché della circostanza che la sentenza della Corte di Appello di Roma, come riportato, nel definire gli importi complessivamente spettanti all'ex dipendente, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, la scrivente è dell'avviso che gli emolumenti in esame debbano essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto IRPEF ai sensi del citato articolo 29, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente assolvimento da parte del Ministero istante degli obblighi di certificazione previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."
Poiché nel 2019 è già stata erogata una tranche a titolo di acconto con una Certificazione unica nella quale si evince che sulle somme erogate non sono state effettuate le ritenute dirette alla fonte, è ravvisabile la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. 471/1997 ("Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto"), per cui si potrà regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
Resta fermo l'obbligo di emissione di una nuova Certificazione Unica per il periodo d'imposta 2019, con la valorizzazione del campo relativo al "Totale delle ritenute operate", nonché l'assolvimento della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/1998 in base alla quale "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".