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Arera, contributo di funzionamento sui gestori

ARERA ha pubblicato la delibera n. 395/2023 “Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dovuto per l’anno 2023, dai soggetti operanti nei settori di competenza”.

Con tale delibera, ARERA ha deciso di:

1.di fissare, per l’anno 2023, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2022 e altresì di fissare, per l’anno 2023, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa, con applicazione di un’aliquota nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2022;

2.di fissare, per l’anno 2023, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2022;

3.di fissare, per l’anno 2023, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, nella misura dello 0,30 (zerovirgolatrenta) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2022;

4.di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, venga versato entro il 15 novembre 2023, tramite modalità che saranno indicate sul sito internet dell’Autorità;

5.di disporre che, entro il 15 gennaio 2024, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti inviino all’Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità;

6.di esonerare dal versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti il cui contributo risulterebbe inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00), ritenendoli comunque obbligati all’invio all’Autorità dei dati relativi alla contribuzione tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità