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Arconet ritiene necessario il pre consuntivo di Giunta anche per applicare avanzo vincolato da conguagli Covid, ma eccede in formalismo

L’art. 3 comma 2 del DM Interno 19 giugno 2024 – in materia di Conguagli fondi Covid per gli enti a debito – dispone:

"Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e ALLEGANDO IL RELATIVO ALLEGATO A/2 DEL RENDICONTO 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000".


Dal tenore letterale del DM, che richiede di allegare ai bilanci degli esercizi successivi il modello A2 rendiconto 2023, sembra che la quota vincolata relativa ai Conguagli Fondi Covid 2023 espressa nel modello A2 sia ritenuta accertata in modo definitivo. Altrimenti che senso avrebbe allegare al bilancio degli esercizi successivi il modello A2 2023? Basterebbe allegare a tali bilanci il modello A2 presunto di anno in anno.

In riferimento alla questione relativa all'applicazione ai sensi dell'art. 187 comma 3 Tuel dell'avanzo vincolato presunto 2024 derivante da conguagli fondi Covid definitivamente accertati con l'applicazione del rendiconto 2023 si ritiene che l'art. 3 del DM 19 giugno 2024 costituisca una sorta di "esenzione" alla successiva delibera di Giunta da attuare – secondo l’art. 187 3 quater Tuel - entro il 31 gennaio 2025 in qualità di pre consuntivo 2024 della sole partite vincolate.

Il fatto che il DM 19.06.2024 preveda di allegare al bilancio di previsione 2025-2027 il modello A2 2023 lascia propendere in tale senso.


Ricordiamo che l’art. 187 comma 3 Tuel dispone:

"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies".


Unico elemento debole del ragionamento, volto ad evitare il verbale di chiusura di Giunta, potrebbe essere la fonte normativa, ovvero è la legge ad imporre il preconsuntivo entro il 31 gennaio 2025 delle sole partite vincolate, mentre è un Decreto ministeriale (in applicazione di una norma) a consentire tale ipotizzata deroga.


L’art. 187 comma 3 quater dispone:

"Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato".


Adesso Arconet in un parere fornito ad un Comune ci spiega che invece occorre comunque deliberare in Giunta il preconsutivo 2024 delle partite vincolate entro il 31 gennaio 2025.

Ma non solo, Arconet ci spiega che il fatto di applicare avanzo vincolato presunto implica anche la necessità di allegare al bilancio 2025-2027 i modelli A1 e A3 che non c’entrano nulla con la questione.


A fronte di tale considerazione di carattere normativo, oltre che del principio di prudenza, riteniamo comunque opportuno aderire all’orientamento di Arconet volto ad effettuare verbale di chiusura (preconsuntivo) entro il 31 gennaio 2025, pur confermando il nostro personale convincimento volto alla semplificazione, tenuto conto del fatto che l’ente non avrebbe comunque potuto – durante il 2024 – applicare in conto competenza quella quota di avanzo vincolato da Conguaglio fondi Covid, se non solo per un quarto, come da previsione di cui Lege 213/2023 e che il tenore del DM Interno 19.06.2024 porta in questa direzione.


Circa la seconda questione, ovvero l’obbligo di allegare al bilancio di previsione 2025-2027 anche gli allegati A1 (quote accantonate) e A3 (quote destinate investimenti) per il solo fatto di aver applicato avanzo vincolato presunto (modello A2) riteniamo invece che la risposta di Arconet non sia corretta.

Il principio di programmazione e bilancio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi dispone infatti:

L’allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

L’allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione.

Pertanto: sulla base del principio applicato All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi se si applica avanzo vincolato presunto, si deve allegare al bilancio di previsione SOLTANTO l’allegato A2, non certo gli allegati A1 (a meno che non si applichi ANCHE avanzo accantonato presunto, ma questo è un altro discorso) e tantomeno l’allegato A3 che di fatto non si usa quasi mai, visto che l’avanzo destinato investimenti NON ESISTE fino a quando non viene approvato il rendiconto, e quindi è impossibile applicarlo preventivamente in forma presunta. L’ipotesi del modello A3 regge solo se il bilancio di previsione viene approvato successivamente – a seguito di proroga – al rendiconto dell’esercizio precedente.


Riteniamo invece non episodico, come invece sembra rilevare Arconet nella risposta al quesito, compilare la terza parte del modello A) relativo al risultato presunto, che andrebbe sempre valorizzata per non fare venire meno il vero senso della determinazione del risultato presunto, ovvero la necessità di applicare immediatamente sul redigendo bilancio eventuali quote di disavanzo presunto da lettera E).