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ARCONET: rappresentazione quote di terzi nel consolidato

In occasione della riunione del 14 luglio scorso, la Commissione ARCONET ha riesaminato lo schema di decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011, già sottoposto alla sua attenzione nella seduta precedente.

Tra le altre, in materia di rappresentazione delle quote di terzi nel bilancio consolidato, sono state proposte le seguenti modifiche ai contenuti del paragrafo 4.4 all’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, rubricato “Consolidamento dei bilanci”:

  • dopo le parole “Nel caso di applicazione del metodo integrale” sono inserite le seguenti “in presenza di partecipazioni non totalitarie,”;
  • le parole “distintamente da quella della capogruppo” sono sostituite dalle seguenti “distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell’esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.”;

Si riporta nel seguito il testo del paragrafo in oggetto coordinato con le modifiche proposte:

“4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo (Prec.: distintamente da quella della Capogruppo). A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell’esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.”

Con lo schema di decreto di aggiornamento sono stati altresì integrati l’appendice tecnica all’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ed i nuovi schemi di bilancio consolidato, di cui all’allegato 11 del medesimo decreto, recependo, in coerenza con gli aggiornamenti dello schema di stato patrimoniale armonizzato già approvati, le modifiche alle voci del patrimonio netto e alle modalità di rappresentazione delle quote di pertinenza dei terzi nello schema di bilancio consolidato.

Le modifiche agli schemi di cui all'allegato 11 troveranno applicazione “a decorrere dal bilancio consolidato 2021”.