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Arconet poco sensibile alla riforma contabile Accrual

Nel verbale del seduta di Arconet 15 giugno 2022, si leggono in fondo considerazioni sorprendenti circa l'attuazione della riforma contabile secondo principio accrual, che dovrebbe essere un dato di fatto, visto che è previsto dalla normativa di cui DL 152/2021 e prima ancora dalle riforme previste nel PNRR. In particolare si legge nel verbale:

"CONSIDERAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA RIFORMA 1.15 DEL PNRR “Dotare le pubbliche Amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale”

Al fine di interpretare correttamente i principi e gli standard elaborati dallo Standard Setter Board ed esprimere il parere di cui all’art. 9, comma 16, del decreto-legge n. 152 del 2021, la Commissione Arconet segnala la necessità di conoscere il quadro generale di attuazione della riforma, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria.

Al riguardo, la Commissione ritiene necessario chiarire di non essere pregiudizialmente contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, fino all’adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma segnala che l’attuazione di tali scenari richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e il dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire:

-la sperimentazione della riforma;

-la formazione degli operatori;

-una semplificazione del sistema contabile complessivo, se la riforma 1.15 del PNRR sarà attuata conservando la contabilità finanziaria.

Al riguardo, si segnalano le difficoltà di approccio e di realizzazione che gli Enti Territoriali hanno registrato nell’applicazione concreta della contabilità economico – patrimoniale in attuazione dell’art. 2, comma due, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ciò è avvenuto, si sottolinea, pur prevedendo la riforma un’integrazione tra la Contabilità finanziaria autorizzatoria e la contabilità economico–patrimoniale, in attuazione del “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico–patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (All. 4/3 al D. Lgs. 118/2011)”, accompagnata da strumenti di facilitazione delle scritture concomitanti tenute secondo il metodo della partita doppia. Sempre nel rispetto del principio fondamentale della competenza economica.

La profonda riforma della contabilità finanziaria operata dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha avuto, infatti, come principale obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile il momento di rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

I nuovi strumenti introdotti nella riforma contabile (su tutti il Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) contribuiscono ad allineare le registrazioni contabili in tal senso.

Una nuova riforma che, come già sopra riportato, doti le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, non può che essere improntata sull’esigenza, più volte manifestata dalle autonomie, di una vera semplificazione.

Un apposito processo di formazione dei responsabili e degli operatori degli enti territoriali ha consentito di alleviare il “gap” conoscitivo ma soprattutto cognitivo causato da una prevalente cultura giuridico – amministrativa che favorisce l’applicazione della contabilità a base giuridico – autorizzatoria.

Nella sostanza, ciò che deve essere condiviso è il fatto che agli enti territoriali non può essere richiesto di applicare un sistema di contabilità finanziaria autorizzatoria potenziata, anche per la verifica fondamentale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema di contabilità economico – patrimoniale “accrual” separato e parallelo a “binario”.

Ciò determinerebbe, oltre ad una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, il fallimento della riforma con un’applicazione del tutto adempimentale della contabilità economico – patrimoniale.

Ciò non è auspicato, né voluto dalla Commissione Arconet, in particolare dalle Associazioni degli enti, che anzi sottolineano l’importanza di una visione economico – patrimoniale dei risultati.

Occorre allora fare una scelta meditata e ragionevole che esige un esame accurato del lavoro in progress dello SSB e un raccordo con l’attuale impostazione della contabilità armonizzata. Dopo tanti anni di lavoro della Commissione Arconet, che ha portato a risultati importanti per la Finanza Pubblica, non deve essere questa l’occasione per un confronto, datato e superato, tra sostenitori di un sistema piuttosto che di un altro".



Ci permettiamo evidenziare che il principio di competenza finanziaria potenziata non ha affatto avvicinato
"quanto più possibile il momento di rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale". Basta pensare che nel principio contabile di competenza finanziaria potenziata Dlgs 118/2011 e smi l'esigibilità precede la liquidazione, concetto fortemente sbagliato. Basta pensare, tra i tanti innumerevoli esempi, che al paragrafo 6.1. All. 4/2 è consentito di mantenere a residuo passivo (quindi debito ?!?) una somma su attestazione del responsabile della spesa che dichiara che la prestazione è stata eseguita, prima ancora che la fattura sia registrata e prima ancora delle verifica della liquidazione tecnica (benestare) e della liquidazione contabile. Siamo ancora molto lontani.