Arconet parere sul nuovo standard di riforma contabile
Nell'ambito della riforma dell'ordinamento contabile previsto in ambito PNRR, la Commissione Arconet ha espresso parere - i sensi dell’art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - su "Proposta di Standard ITAS 2 Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio".
La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali prevista dall’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, segnala di non avere osservazioni con riguardo alla proposta di Standard ITAS 2 Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, salvo:
1) la definizione di “Rilevanza Esterna” prevista nel paragrafo 2. Al riguardo, la Commissione rappresenta che, nel procedimento amministrativo, un atto ha “Rilevanza esterna" quando è destinato ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti di soggetti a esso estranei, come, per esempio, i privati cittadini. Ne consegue che la formulazione indicata nel principio nel paragrafo 2, nell’ambito delle “Definizioni”, è parziale. La Commissione propone pertanto la seguente modifica del paragrafo 2:
“La data in cui il bilancio d’esercizio acquisisce rilevanza esterna è:
a) Per le amministrazioni che hanno il potere di approvare il proprio bilancio d’esercizio (tipicamente lo Stato e gli enti territoriali), la data di pubblicazione della legge o la data della delibera di approvazione di tale documento contabile se immediatamente esecutiva oppure, qualora non immediatamente esecutiva la data successiva ai termini di legge dalla pubblicazione dell’atto;
b) Per le amministrazioni (nel seguito indicate come “amministrazioni vigilate”) che
“deliberano” o “adottano” (o altri termini con significato analogo utilizzati nella specifica disciplina) il proprio bilancio di esercizio per poi sottoporlo all’approvazione della propria “amministrazione vigilante”, la data in cui l’amministrazione vigilata “delibera” o “adotta” il proprio bilancio di esercizio” se immediatamente esecutiva oppure, qualora non immediatamente esecutiva la data successiva ai termini di legge dalla pubblicazione dell’atto.
2) il principio, previsto al par. 6 dello standard, che prevede “L’amministrazione che non applichi una politica contabile stabilita da un ITAS in quanto l’effetto di tale applicazione sarebbe irrilevante, ne dà motivata informativa in nota integrativa”, in quanto determina un elevato appesantimento della nota integrativa, per le informative riguardanti allontanamenti saltuari dalla politica contabile prevista dagli ITAS che non si ripetono a regime (trattamento unitario delle spese di manutenzione ordinaria, d’importo non rilevante e di natura accessoria, con quelle nettamente prevalenti di manutenzione straordinaria ai fini della loro valutazione). La Commissione propone pertanto la seguente modifica del paragrafo 6 “L’amministrazione che non applichi a regime (per 2 o più esercizi) una politica contabile stabilita da un ITAS in quanto l’effetto di tale applicazione sarebbe irrilevante, ne dà motivata informativa in nota integrativa”. La proposta di modifica persegue l’obiettivo di dare informativa solo su quelle politiche che sono disattese sistematicamente in ragione dell’irrilevanza degli effetti che si producono. Esempi di applicazione del principio di irrilevanza cui dare informativa sono rappresentati:
- dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali,
- l’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso;
- la spesatura a conto economico di attività materiali con vita utile ultrannuale (libri, computer etc) acquistate nell’esercizio aventi un importo inferiore ad una certa soglia (ad es. 516 euro), il cui ammontare complessivo non sia ingente.
Nelle more del riscontro alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti trasmesse il 28 aprile scorso in occasione del parere concernente la proposta di Quadro concettuale (nel paragrafo “Considerazioni generali riguardanti la riforma 1.15 DEL PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale”), la Commissione Arconet segnala il rischio di non essere in grado di esprimere correttamente il parere richiesto dall’art. 9, comma 16, del decreto- legge n. 152 del 2021 sui prossimi standard elaborati dallo Standard Setter Board, per le difficoltà ad interpretare i nuovi principi contabili senza conoscere il quadro generale di attuazione della riforma, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico- patrimoniale e della contabilità finanziaria. La Commissione ritiene di dover segnalare questo impedimento alla formulazione degli ulteriori pareri di competenza, peraltro previsti dalla legge, al Comitato Direttivo e al Gruppo di consultazione presso il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell’esercizio delle loro rispettive competenze.